1. L'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:
«Art. 56. - (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione. Svolgimento delle operazioni). - 1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), esaminata l'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 55 e la relativa documentazione, effettua una istruttoria tecnica e trasmette alle amministrazioni di cui al medesimo articolo 55, comma 1, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza e della documentazione medesime, una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di ricezione della relazione dell'APAT, inviano a questa il proprio parere; decorso il suddetto termine, il parere si considera favorevole. L'APAT, sentita la commissione tecnica che si esprime entro tre mesi, invia, entro