Art. 18.

      1. L'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

      «Art. 56. - (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione. Svolgimento delle operazioni). - 1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), esaminata l'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 55 e la relativa documentazione, effettua una istruttoria tecnica e trasmette alle amministrazioni di cui al medesimo articolo 55, comma 1, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza e della documentazione medesime, una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare.
      2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di ricezione della relazione dell'APAT, inviano a questa il proprio parere; decorso il suddetto termine, il parere si considera favorevole. L'APAT, sentita la commissione tecnica che si esprime entro tre mesi, invia, entro

 

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il mese successivo, il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni.
      3.
Il Ministro dello sviluppo economico rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 55, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'APAT.
      4.
L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza dell'APAT che, in relazione al loro avanzamento e sulla base di specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni emanate.
      5.
In attesa dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, possono aver luogo operazioni consentite dai provvedimenti autorizzativi esistenti, che siano volte al mantenimento o al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di radioprotezione».